L’articolo 106 della Costituzione federale differenzia i due settori del gioco d’azzardo: i giochi offerti nei casinò da un lato, e le lotterie e le scommesse dall’altro. I giochi offerti dai casinò vengono regolamentati dalla Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Legge federale sulle case da gioco), della cui esecuzione è competente la Commissione federale delle case da gioco. Anche il settore delle lotterie e delle scommesse viene regolamentato tramite la Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (Legge sulle lotterie). L’esecuzione della Legge sulle lotterie spetta ai cantoni e, con essi, in particolare alla Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse.

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