Poiché le caratteristiche dei concorsi e dei giochi a premi possono essere identiche a quelle di una lotteria o di un gioco affine alla lotteria, è necessario differenziare tra i concorsi e i giochi a premi legali da quelli illegali:

sono permessi quei concorsi o giochi a premi,

per i quali la partecipazione non dipende dal versamento di una posta o dalla conclusione di un contratto (obbligo d’acquisto);

il cui esito non è fortuito, ma dipende soprattutto dall’abilità dei partecipanti;

per i quali non viene offerta la possibilità di conseguire un lucro sotto forma di premio.

Non sono per contro consentiti i concorsi e i giochi a premi di qualsiasi tipo, ai quali sia possibile partecipare soltanto dietro il versamento di una posta o la conclusione di un contratto (obbligo d’acquisto) e per i quali l’acquisto o l’entità della vincita messa in palio dipenda essenzialmente dalla casualità o da circostanze sconosciute al partecipante. Si tratta di giochi affini alle lotterie ai sensi dell’articolo 43, cifra 2 dell’Ordinanza sulle lotterie.

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, le spese per la trasmissione dei documenti del concorso (spese di invio) quali, ad esempio, le tasse telefoniche per la richiesta dei formulari del concorso, oppure le spese postali per la spedizione della soluzione, non vengono considerate come obbligo d’acquisto. Diversa è la situazione qualora per partecipare sia necessario inviare, ad esempio, un SMS a un numero a valore aggiunto, oppure sia necessario selezionare un numero telefonico a tariffa extra (la cosiddetta quota dell’operatore). Va osservato che ai partecipanti, che prendono parte al concorso in modo gratuito, devono essere accordate esattamente le stesse probabilità di vincita di quei partecipanti che partecipano al concorso tramite il versamento di una posta o la conclusione di un contratto. Il partecipante medio deve sempre poter riconoscere la possibilità di partecipazione gratuita con pari opportunità.

Chi gestisce in Svizzera concorsi o giochi a premi illegali, deve aspettarsi una denuncia penale da parte della Comlot. Il partecipante rischia inoltre la confisca e il ritiro delle sue puntate e di eventuali vincite da parte dell’autorità federale preposta al perseguimento penale.


L’azione penale e il giudizio delle infrazioni alla Legge sulle lotterie spettano alle autorità cantonali di perseguimento penale (articolo 47 della Legge sulle lotterie). I pareri legali espressi dalla Comlot non sono vincolanti per le autorità di perseguimento penale.

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