In linea di principio, per lo svolgimento delle lotterie e delle scommesse offerte attraverso le reti elettroniche di telecomunicazione fanno stato le regolamentazioni vigenti per i canali tradizionali. In Svizzera le autorizzazioni per l’offerta di giochi di lotteria e di scommesse, a livello nazionale o intercantonale, possono essere rilasciate esclusivamente per la Swisslos e per la Loterie Romande. Entrambe le Società di lotteria consentono ai giocatori la partecipazione a diversi giochi anche su Internet. In Svizzera, ogni altra offerta di lotterie e di scommesse su Internet è illegale.

Va osservato in particolare che, conformemente all’articolo 4 e all’articolo 33, 2° capoverso della Legge sulle lotterie, è inoltre vietata la comunicazione di offerte illegali di lotterie e di scommesse. Per “comunicazione” la Comlot intende, tra l’altro, la creazione di link che rimandano a siti illegali, e cioè a siti di operatori nazionali o esteri non autorizzati.

Chi dunque in Svizzera offre giochi di lotteria e di scommesse illegali e/o fa pubblicità per offerte di questo tipo, deve aspettarsi una denuncia penale da parte della Comlot. Non sono invece punibili quei giocatori che approfittano delle offerte di lotteria e di scommesse disponibili su Internet. Tuttavia, nel quadro di un procedimento penale contro uno di questi operatori illegali, i giocatori rischiano il sequestro e la confisca delle loro puntate e delle eventuali vincite.


L’azione penale e il giudizio delle infrazioni alla Legge sulle lotterie spettano alle autorità cantonali di perseguimento penale (articolo 47 della legge sulle lotterie). I pareri legali espressi dalla Comlot non sono vincolanti per le autorità di perseguimento penale.

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