Negli ultimi anni le lotterie private vanno sempre più di moda. Con le lotterie private vengono messi in vendita dei biglietti con cui si può vincere una casa. Solitamente il sorteggio ha luogo a condizione che, a un determinato momento, sia stata venduta una quantità minima di biglietti. Di norma il guadagno risultante dalla lotteria privata resta all’organizzatore.
In Svizzera l’organizzazione di lotterie è fondamentalmente vietata (art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulle lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, Legge sulle lotterie, LLS). Diversamente da altri paesi, l’organizzazione di lotterie private è dunque illegale senza il rilascio di un’autorizzazione.
La Commissione delle lotterie e scommesse (Comlot) è l’autorità intercantonale competente per il rilascio di autorizzazioni per le lotterie eseguite sia a livello intercantonale che a livello nazionale (art. 7 e art. 14 della Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione). Sul piano intercantonale o nazionale le lotterie possono essere organizzate esclusivamente dalle due Società di lotteria svizzere Swisslos e Loterie Romande (art. 1 della Convenzione intercantonale sulle lotterie e scommesse, in collegamento con l’art. 3 della vecchia convenzione intercantonale del 26 maggio 1937, risp. Art. 1 C-LoRo). Non vengono perciò rilasciate ad altri richiedenti le autorizzazioni per l’esecuzione di lotterie private a livello intercantonale o sul territorio nazionale.
In Svizzera, chi dovesse eseguire una lotteria privata senza la dovuta autorizzazione, deve aspettarsi una denuncia penale da parte della Comlot.