Le lotterie d’importanza regionale o cantonale possono essere autorizzate in modo autonomo dalle competenti autorità del cantone di emissione, senza che la Comlot debba rilasciare un’autorizzazione (art. 5 cpv. 1 Legge sulle lotterie). Tali giochi di lotteria sono generalmente eseguiti in occasione di avvenimenti speciali organizzati da piccole società e servono a sostenere finanziariamente un progetto o un’associazione.

A dipendenza del numero di abitanti, i cantoni della Svizzera tedesca e il Canton Ticino dispongono ogni anno di un determinato contingente di piccole lotterie. Gli obiettivi finanziari delle piccole lotterie organizzate non devono superare Fr. 1.50 pro capite all’anno (art. 8 lettera c, vecchio accordo intercantonale del 26 maggio 1937). Nella Svizzera romanda, le lotterie, il cui obiettivo finanziario è inferiore a Fr. 100'000, sono considerate delle « piccole lotterie » (art. 1 cpv. 2 C-LoRo).

La proibizione delle lotterie non si estende alle cosiddette “tombole”. Le tombole sono delle lotterie, eseguite in occasione di intrattenimenti ricreativi, i cui premi non consistono in denaro e sia l’emissione, che il sorteggio dei biglietti, che la distribuzione dei premi sono in diretta correlazione con l’intrattenimento stesso. Le tombole sono rette esclusivamente dalla legislazione cantonale, la quale può ammetterle, limitarle o vietarle (art. 2 Legge sulle lotterie). 

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