Le operazioni in cui viene applicato il sistema “boule de neige” (Valanga, Hydra, Gella, Multiplex) vengono parificate alle lotterie e dunque vietate (art. 43 dell’Ordinanza sulle lotterie, OLLS, in collegamento con l’art. 1 della Legge sulle lotterie, LLS). Si parla di sistema “boule de neige” quando la consegna di merci, la distribuzione di premi o di altre prestazioni dipende da condizioni che costituiscono un vantaggio per l’organizzatore soltanto nel caso in cui egli riesca ad indurre altre persone a concludere la stessa operazione (art. 43 cifra 1 OLLS).

Un sistema „boule de neige“ illegale si verifica nel momento in cui l’unico vantaggio per i partecipanti consiste nell’acquisizione di nuovi partecipanti.

Di regola la partecipazione al sistema dipende dal versamento di un deposito. Ai potenziali partecipanti viene spesso promesso che, con un dispendio modesto (versamento di un deposito e reclutamento di nuovi partecipanti), è possibile realizzare forti guadagni. All’inizio, tuttavia, i partecipanti non riescono a valutare quanti siano i partecipanti già coinvolti e quale sia il livello di saturazione del mercato. Infatti, ai partecipanti che non possono più acquisire dei partecipanti nuovi, restano soltanto i costi di entrata nel sistema „boule de neige“ con il deposito (già punibile senza l’acquisizione di nuovi partecipanti), senza peraltro ricevere i guadagni sperati.

Il 2 settembre 2009 è stato approvato il messaggio concernente la modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI). È probabile che nell’estate del 2011 entri in vigore la nuova legge e il divieto di organizzazione dei sistemi „boule de neige“ venga ripreso dalla LCSI. Con l’entrata in vigore del nuovo art. 3, lettera r  LCSI, molti sistemi „boule de neige“ che oggi sono al limite della legalità, diventeranno illegali. Da quel momento in poi i sistemi „boule de neige“ entrano sotto la sfera di competenza della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Art. 3 LCSI (nuovo)
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

Lettera r: prevede per altri la consegna di merci, la distribuzione di premi o di altre prestazioni a condizioni che costituiscono un vantaggio per quest’ultimi soprattutto attraverso il reclutamento di altre persone più che non attraverso la vendita o il consumo di merci o prestazioni


L’azione penale e il giudizio delle infrazioni alla Legge sulle lotterie spettano alle autorità cantonali di perseguimento penale (art. 47 della Legge sulle lotterie). I pareri legali espressi dalla Comlot non sono vincolanti per le autorità di perseguimento penale.

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